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Obbligo di consultazione degli RLS: modalità, occorrenze e sanzioni in caso di mancato adempimento

consultazione RLSIl rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (anche chiamato RLS) è una figura dell’organigramma alla sicurezza aziendale così come viene richiesto l’attuale normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (il decreto legislativo 81/2008 recentemente modificato, corretto ed integrato dal decreto legislativo 106/2009).

Sebbene il termine RLS stia entrando sempre più a fare parte del gergo di coloro i quali, a vario titolo, devono avere a che fare con le tematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è bene ricordare che questa figura non è nuova al dettato normativo in quanto le prime tracce compaiono nell’ambito dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 1970) all’interno del quale viene ricordato che i lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali (…) successivamente viene introdotto formalmente con il decreto legislativo 626/1994 ma solo il decreto legislativo 81/2008 darà a questa figura così importante la giusta luce. Ricordiamo per dovere di cronaca che chiunque, tranne nei casi espressamente previsti per legge, può diventare il RLS della propria azienda, previa la frequentazione di un corso RLS della durata minima di 32 ore (è bene ricordare che alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono una durata maggiore per la formazione del RLS).

Un aspetto ampiamente sottovalutato nell’ambito della consulenza sicurezza sul lavoro riguarda il fatto che il RLS debba essere “consultato” preventivamente in relazione ad una serie di aspetti che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro in azienda. La pena per questa mancata consultazione è una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 3000.

Sebbene questo aspetto possa essere esaurito con il semplice paragrafo di cui sopra è bene analizzare con dettaglio il significato del termine “consultare” in quanto spesso non vengono seguite le prassi più corrette per questo specifico adempimento. Il primo modo di fraintendere e sostanzialmente quello più diffuso è quello che riguarda il fatto di credere che il RLS, mediante la consultazione, debba partecipare alle scelte in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa specifica interpretazione è sicuramente errata in quanto si deve ricordare che l’unico ed il solo responsabile degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il datore di lavoro o il dirigente e pertanto le decisioni spettano unicamente a questi due soggetti. Il termine consultazione deve intendersi quale processo per la condivisione delle informazioni decisionali con l’obiettivo di acquisire da parte del soggetto interessato il maggior numero di informazioni possibili al fine di operare una scelta corretta dal punto di vista giuridico e rispettosa delle maestranze rappresentate appunto dal RLS.

La consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per sicurezza aziendale è richiesta su numerosi aspetti estremamente importanti e che riguardano l’applicazione del dettato normativo in materia di sicurezza sul lavoro. Possiamo ricordare ad esempio alcuni punti di importanti tra i quali la consultazione e la partecipazione nell’ambito delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nell’ambito della redazione del documento di valutazione dei rischi, nell’ambito della designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente ed in generale il RLS ed essere consultato in merito all’organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli aspetti sopraelencati sono solo alcuni punti che richiedono la consultazione del RLS ma ricordiamo che questo aspetto deve necessariamente essere preso in considerazione pena sanzioni amministrative poco piacevoli.

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Scelta e classificazione degli estintori di incendio

estintore Scelta e classificazione degli estintori di incendioMolto spesso ci si trova, nell’ambito dell’esercizio della propria attività lavorativa, di fronte ad un quesito abbastanza tipico ovvero quello che riguarda la corretta scelta degli estintori di incendio da impiegare nel proprio ambito lavorativo. Il tema è di norma trattato nel corso antincendio che è obbligatorio in tutte le aziende.  Si deve innanzitutto precisare che la scelta dell’estintore di incendio più idoneo deve essere fatta in relazione a diversi fattori ma comunque in generale il numero e la capacità e distingue anche degli estintori devono rispondere ai valori indicati nell’allegato 5 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 (“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”), un testo di legge molto datato ma che ancora oggi, alla luce del decreto legislativo 106/2009, è ancora pienamente in vigore.

Circa la scelta ed il posizionamento degli estintori di incendio è bene tenere in considerazione una serie di fattori tra i quali possiamo identificare le dimensioni dell’edificio ove ha sede l’attività lavorativa, la destinazione d’uso dei locali, l’affollamento massimo, il specifico pericolo di incendio che emerge a seguito della consulenza sicurezza sul lavoro, le caratteristiche delle sostanze presenti e la loro quantità, etc, etc…

Dopo aver preso in considerazione questi specifici fattori sarà necessario comprendere con maggiore precisione la tipologia di materiali presenti così da poter regolare l’agente estinguete degli estintori sullo specifico rischio generato da dette sostanze. Vi sono infatti radicali differenze tra materiali solidi, materiali liquidi, gas, sostanze metalliche oppure attrezzature elettriche.

Oltre ad un attento esame del decreto ministeriale 10 marzo 1998 nel quale vi è stabilito che la scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro ci si può rifare a questa semplice guida valevole per la maggior parte delle attività di ufficio: per attività a basso rischio di incendio un estintore 34A – 144 B ogni duecento metri quadri circa può essere sufficiente a condizione che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintori non superi i 30 m.

Consigliamo pertanto di utilizzare estintori a polvere in quanto si prestano per la maggior parte degli usi da ufficio. Per quanto concerne la zona che contiene le apparecchiature elettriche dobbiamo ricordare il principio di funzionamento dell’estintore polvere e pertanto suggerire l’introduzione di bombole ad anidride carbonica che contengono appunto CO2 compresso e liquefatto. L’uso di questo specifico agente, come viene ha preso di norma nell’ambito del corso antincendio, vi permette di salvaguardare le attrezzature non danneggiate dall’incendio. Per attività a medio rischio oppure ad alto rischio ci si deve rifare necessariamente al certificato di prevenzione incendi che disporrà i punti più idonei nei quali collocare idranti, nastri, estintori di incendio.

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Le tematiche della sicurezza sul lavoro nel monito del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano

strage marcinelleIn occasione del 54-esimo anniversario della tragedia di Marcinelle in Belgio il Capo dello Stato Giorgio Napolitano ricorda con amarezza il triste evento in cui nel 1956 morirono 262 lavoratori di cui circa la metà italiani emigrati alla ricerca di un futuro migliore per sé e per le proprie famiglie. L’evento rappresenta la terza più cruenta disgrazia nella storia dei lavoratori emigrati dall’Italia dopo quella di Monongah e di Dawson e viene ricordato oggi con un discorso che richiama l’attenzione di tutti circa gli aspetti e le tematiche estremamente importanti della sicurezza sul lavoro.

L’amara tragedia si inserisce all’interno di un contesto italiano post bellico e molto disagiato in cui l’accordo tra l’allora presidente del consiglio Alcide De Gasperi e il premier belga Achille Van Acker diede il via alla mobilitazione di numerosi cittadini italiani verso le terre del Belgio che, al contrario di quelle del nostro paese, erano ricche di materie prime e di minerali ma assolutamente prive di manodopera. Il fenomeno nel nostro paese era invece esattamente opposto ovvero territori privi di materie prime di rilievo ed una disoccupazione assai diffusa che spinse migliaia di italiani verso il benessere prospettato dalle diverse capitali europee. Purtroppo bel caso di Bois du Cazier le sorti dei nostri compatrioti furono tragiche per via di un incendio che coinvolse l’intera fabbrica.

L’evento dannoso ed in generale le tematiche dell’incendio nelle fabbriche riportano alta l’attenzione in materia di sicurezza sul lavoro, tematica che oggi viene ancora spesso disattesa oppure male applicata in molte realtà aziendali del territorio italiano.

La sicurezza sul lavoro, con l’introduzione del decreto legislativo 81/2008 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, è diventata una tematica molto complessa e le cui sanzioni amministrative e penali sono di tutto rilievo. Per una corretta applicazione dell’attuale Legge è necessario avvalersi di società consulenza sicurezza sul lavoro di comprovata esperienza oppure in alternativa armarsi di Santa Pazienza e prendere visione del Testo Unico. Gli obblighi ricadono interamente in capo al datore di lavoro ed è pertanto obbligo di quest’ultimo che creare un ambiente di lavoro sicuro e salubre all’interno del quale devono poter operare tutti lavoratori. Tra gli adempimenti minimi si ricorda l’obbligo di conferire un incarico RSPP esterno (il responsabile del servizio prevenzione e protezione può anche essere un soggetto interno ma questo tipo di prassi è seguita solo nelle microaziende) ovvero di una persona in grado di supportare il datore di lavoro in tutte quelle scelte tecniche e giuridiche circa gli adempimenti imposti dall’attuale dettato normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Altro adempimento minimo riguarda la redazione di un documento di valutazione dei rischi aziendali (DVR) ovvero di un documento scritto all’interno del quale vengono formalizzati e presi in analisi i possibili fattori di rischio presenti in azienda. All’interno allo stesso documento dovranno essere anche formalizzate le misure volte a ridurre o eliminare i fattori di rischio individuati. Circa l’obbligo di nominare un medico competente lo stesso si rende necessario solo in determinati casi previsti sempre della Legge. Il medico del lavoro effettuerà le visite specialistiche e di base secondo la periodicità descritta in un documento che prende nome di “piano sanitario”. L’ultimo degli adempimenti riguarda gli aspetti della formazione che sono sicuramente molto rilevanti per quanto riguarda la concreta creazione di un ambiente di lavoro sicuro. La formazione accurata in materia di sicurezza sul lavoro è infatti il primo passo da compiere per diffondere la cultura della sicurezza all’interno della propria azienda ed in ogni ramo della stessa.

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